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STALKING SU FACEBOOK: ATTENZIONE!!!

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Alla luce di una sentenza della Corte di Cassazione (16/12/2015-23/5/2016 n. 21407 Cass. Sez. V penale), minacciare od offendere una persona attraverso un messaggio pubblicato sulla bacheca di Facebook non solo può configurare il reato di diffamazione e/o di minaccia, ma, altresì, se la condotta consiste in una reiterazione di messaggi rivolti sempre allo stesso soggetto, si sostanzia il più grave reato di stalking.

Perché si configuri il reato di stalking è necessario che i messaggi inviati siano idonei a generare uno stato di ansia e turbamento nella vittima, tali da costringere quest’ultima a mutare le proprie condizioni di vita per esempio, nel caso di specie, cancellando o sospendendo il proprio profilo Facebook o comunque a temere per la propria incolumità fisica.

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Per giurisprudenza costante sono sufficienti anche due sole condotte per integrare il reato.

La sentenza della Suprema Corte, inoltre, prevede che lo stalking venga punito anche se la pluralità dei comportamenti minatori e/o offensivi pubblicati on line non sia sorretta dall’unicità di un disegno criminoso preordinato in partenza, cioè il soggetto colpevole può non avere fin dall’inizio la volontà di perseguitare la propria vittima.

Pertanto, i singoli atti persecutori posti in essere possono benissimo non essere preordinati, potendo perfettamente essere in tutto o in parte casuali e realizzati qualora se ne presenti l’occasione.

Se si perseguita, quindi, una persona, non soltanto su Facebook ma su qualsiasi social network, scatta il reato di stalking così come previsto e punito dall’art. 612 bis del codice penale.

Lo Studio Legale

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